Le aziende con più di 15 dipendenti devono assolvere gli obblighi di legge e assumere la quota di lavoratori disabili fissata dalla normativa.
La convenzione ex art. 14 (D. Lgs 276/03) ha l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo di persone disabili e svantaggiate e si configura come una risorsa per le aziende che devono assolvere l’obbligo di legge. Tramite la convenzione l’azienda non assume direttamente il lavoratore che presta invece la sua opera all’interno della cooperativa sociale.
L’azienda affida ad una cooperativa sociale di tipo B una o più commesse di lavoro, della durata minima di 12 mesi. La cooperativa svolge il lavoro pattuito per conto dell’azienda assumendo direttamente le persone disabili, che vengono poi computate nella quota d’obbligo dell’azienda, e nello stesso tempo favorisce l’inserimento lavorativo di persone fragili in contesti protetti.